A Laigueglia una doppia ordinanza contro l’abuso di alcolici in aree pubbliche e per la tutela del decoro urbano
Una doppia ordinanza è stata firmata dal sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi contro l’abuso di alcolici in aree pubbliche e per la tutela del decoro urbano. Al tempo stesso per evitare anche la detenzione di contenitori di vetro o lattine in aree pubbliche in occasioni di eventi e manifestazioni. A partire dal 1 giugno e fino al 30 settembre su tutto il territorio del Comune di Laigueglia dalle 21 alle 6 è vietato in aree pubbliche o aperte al pubblico di fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Dalle 21 alle 6 è vietata in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Dalle 21 alle 6 è vietata anche la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica… ecc.). Sono esclusi dal divieto il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione anche temporanea o al consumo di alimenti e bevande; quindi il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all’interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia. Sempre dal 1 giugno al 30 settembre, in occasione e nell’ambito di pubbliche manifestazioni, è vietato detenere contenitori di vetro o lattine all’interno di vie, piazze, giardini, aree pubbliche in genere. Il divieto non si applica nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione di bevande avvengano all’interno dei locali e nelle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico o demaniale. Per i trasgressori delle ordinanze sono previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro.